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L’istituto del prestito mediante cessione del quinto dello stipendio viene introdotto per la prima volta in Italia nel 1950, tramite il decreto del presidente della repubblica 180 del 5 gennaio, recante l’approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Al Dpr 180 fa seguito il regolamento attuativo contenuto nel Dpr 895 del 28 luglio; queste prime due leggi stabiliscono che gli impiegati e salariati dipendenti dello stato e dagli altri enti, aziende ed imprese possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per un periodo di cinque o dieci anni. Tale formulazione fissa al tempo stesso il meccanismo del prestito e la sua durata massima, mentre il successivo Testo unico bancario (decreto legislativo 385 del 1993) identifica i soggetti autorizzati ad erogarlo. La cessione del quinto può essere concessa soltanto dagli intermediari finanziari iscritti presso l’apposito elenco tenuto dall’Ufficio italiano dei cambi prima, e dalla Banca d’Italia poi. La Finanziaria del 2005 (legge 311 del 30 dicembre 2004) ha introdotto una nuova, importante modifica sul fronte della cessione del quinto, estendendo anche ai dipendenti di aziende private la possibilità di accedere a questo genere di finanziamenti. La legge 80/05 ha ulteriormente affinato la regolamentazione in materia, eliminando i requisiti di anzianità di servizio e il loro effetto sulla durata massima ammissibile per il prestito (fissata quindi a 10 anni), ed estendendo ulteriormente l’accesso al credito ai pensionati pubblici e privati.