La cessione del quinto della pensione è un prestito che il pensionato può ottenere da una banca o da una società finanziaria. È chiamata così perché la rata viene trattenuta direttamente dalla pensione ogni mese e non può superare un quinto, cioè il 20 per cento della somma netta che si riceve. È l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a effettuare l'addebito automatico sul cedolino della pensione versando l'importo alla banca o all'intermediario finanziario che ha concesso il finanziamento, fino alla scadenza del contratto.
Si rivolge ai titolari di tutte le pensioni a eccezione di alcune prestazioni assistenziali e di sostegno espressamente escluse dalla normativa, tra cui rientrano assegni e pensioni sociali, invalidità civili, assegni mensili per l'assistenza ai pensionati per inabilità, assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, cioè prestazioni di accompagnamento alla pensione destinate a lavoratori di determinati settori), assegni al nucleo familiare, prestazioni di esodo ex art. 4, commi 1-7 ter, legge 28 giugno 2012, n. 92 e APE Sociale (Anticipo Pensionistico Sociale, un'indennità a carico dello Stato per accompagnare alla pensione soggetti in condizioni di difficoltà). Tale elencazione ricomprende in via generale tutte quelle erogazioni di natura assistenziale o di accompagnamento al pensionamento che, per la loro finalità di sostegno o per il carattere non propriamente previdenziale, il legislatore ha ritenuto di sottrarre alla possibilità di essere cedute a garanzia di un finanziamento. I trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione. I pensionati possono chiedere la cessione di un solo quinto.
Per chi percepisce un assegno di invalidità ordinaria la cessione può essere richiesta soltanto quando l'assegno è definitivo, cioè dopo il terzo rinnovo triennale. Non può invece essere richiesta per l'invalidità civile, per le indennità di accompagnamento e per gli assegni di invalidità riconosciuti a chi è invalido al 100 per cento.
Per ottenere il prestito il pensionato deve richiedere la comunicazione di cedibilità della pensione, un documento in cui viene indicato l'importo massimo della rata. Può ottenerla rivolgendosi personalmente a una sede INPS oppure tramite banca o intermediario finanziario aderente alla Convenzione. Il documento deve essere consegnato alla banca o alla società finanziaria con cui si stipula il contratto di finanziamento che, se convenzionata con l'Istituto, lo inoltra online direttamente all'INPS.
La durata del contratto di prestito non può superare dieci anni ed è obbligatoria la copertura assicurativa per il rischio di morte precoce del titolare della prestazione, la cosiddetta premorienza: se il pensionato viene a mancare prima della scadenza il debito residuo è coperto dall'assicurazione.
L'importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali con salvaguardia del trattamento minimo stabilito annualmente dalla legge per l'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Quando il pensionato percepisce più pensioni liquidate dallo stesso sistema pensionistico il calcolo è effettuato sul cumulo. La rata non può in ogni caso superare un quinto, cioè il 20 per cento dell'importo cedibile.
Il tasso applicato al prestito non deve essere superiore al tasso soglia antiusura (il limite massimo di interesse oltre il quale un prestito è considerato usurario) per gli intermediari finanziari accreditati oppure al tasso convenzionale stabilito per fascia di età per il prestito erogato dagli intermediari finanziari convenzionati. Le banche e le società finanziarie che aderiscono alla Convenzione con l'INPS garantiscono infatti tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato così da contenere il livello dei tassi di interesse a tutela del pensionato.
Prima della stipula dei contratti di cessione le banche e le società finanziarie in possesso dei requisiti di legge devono richiedere l'accreditamento all'INPS. Lo stesso obbligo vale per le società di cartolarizzazione (società che acquistano crediti da banche o finanziarie per trasformarli in titoli negoziabili sul mercato) che acquisiscono crediti dei finanziamenti con cessione del quinto già in corso di ammortamento sulle pensioni. Solo dopo l'accreditamento è possibile aderire alla Convenzione con l'Istituto.
Prima di stabilire il piano di ammortamento sulla pensione l'INPS verifica una serie di condizioni poste a tutela del pensionato relative alla regolarità soggettiva dell'intermediario, alla congruità del tasso, al rispetto del limite della rata e alla completa trasparenza delle voci di costo indicate nel contratto, così da garantire che la banca o la società finanziaria possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge, che il tasso applicato rispetti il tasso soglia antiusura o il tasso convenzionale, che la rata non superi un quinto dell'importo cedibile e che nel contratto siano indicate tutte le spese, cioè istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni e interessi. Simili controlli mirano ad assicurare che il pensionato sottoscriva un contratto pienamente conforme alla disciplina di settore e non gravato da oneri occulti o sproporzionati rispetto al finanziamento ricevuto.
Il pensionato gode inoltre di tutte le tutele e i diritti previsti dalle norme sul credito ai consumatori, potendo avvalersi di una serie di facoltà informative, di ripensamento e di rimborso anticipato riconosciute dalla disciplina consumeristica: può sciogliersi dal vincolo del contratto entro 14 giorni dalla firma senza dare alcuna motivazione (diritto di recesso), può chiedere di rimborsare tutto il prestito o una sua parte prima della scadenza (rimborso anticipato), pagando gli eventuali costi di gestione dell'estinzione anticipata, e ha diritto a ricevere gratuitamente il documento SECCI, cioè le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, prima della firma del contratto. Dopo la firma riceve le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto e in caso di chiusura anticipata o rinnovo il conteggio estintivo. Qualora ritenga che la banca o la società finanziaria abbia violato i suoi diritti può attivare diversi strumenti di tutela in via stragiudiziale o giudiziale, quali l'invio di un reclamo all'intermediario, il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (organismo indipendente che risolve in via stragiudiziale le controversie tra clienti e intermediari) o al giudice civile oppure la presentazione di un esposto alla Banca d'Italia.
Se è già stato rimborsato il 40 per cento delle rate il pensionato ha la possibilità di rinnovare il prestito prima della scadenza: può ottenere altro denaro dalla banca o dalla società finanziaria e allungare la durata del rimborso come se si trattasse di un nuovo finanziamento. Una parte dell'importo ottenuto con il nuovo finanziamento verrà però utilizzata per estinguere quello precedente e quindi non sarà erogata per fronteggiare nuovi bisogni. È bene valutare con attenzione questa scelta: la pensione resta ridotta del 20 per cento per un tempo più lungo e si sostengono maggiori interessi e altri costi. Il rinnovo può essere richiesto anche a una banca o a una società finanziaria diversa da quella che ha concesso il primo finanziamento.
Il costo complessivo del prestito è determinato dall'insieme delle voci onerose connesse al finanziamento, che comprendono gli interessi, l'istruttoria, le commissioni, il premio assicurativo per premorienza e gli eventuali costi di estinzione anticipata. Il costo complessivo annuo del prestito è espresso dal TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale, indicatore sintetico che comprende interessi e ogni altra spesa del finanziamento) riportato nel SECCI e indicato in percentuale: a parità di condizioni un prestito con un TAEG più basso è più economico di uno con un TAEG più alto. Grazie al TAEG è possibile confrontare le offerte di più banche e società finanziarie e scegliere quella più conveniente.
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi; i termini superiori ai trenta giorni sono stabiliti dall'Istituto con Regolamento che indica anche il relativo responsabile del procedimento.