Le autorità, gli organismi e i registri della cessione del quinto (la trattenuta mensile di una quota fino a un quinto dello stipendio o della pensione per rimborsare un finanziamento) tutelano i diritti previsti dalle norme sul credito ai consumatori, verificano i requisiti di legge dei finanziatori e forniscono indicazioni operative su contenuti, tempi e modalità di scambio delle comunicazioni tra intermediari finanziari, datori di lavoro, enti pensionistici e fondi pensione. Vi aderisce un insieme composito di soggetti istituzionali, associativi e di vigilanza che comprende la Banca d'Italia, l'Arbitro Bancario Finanziario, il giudice civile, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l'Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V e le principali associazioni del settore assicurativo, del risparmio gestito e della previdenza complementare, quali Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), Assogestioni (associazione italiana del risparmio gestito), Assofondipensione (associazione dei fondi pensione negoziali), Assoprevidenza (associazione italiana per la previdenza complementare), MEFOP (società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione) e Unione Finanziarie Italiane (UFI). Ognuno di questi opera in un momento diverso dell'andamento del rapporto, dalla stipula del contratto al rimborso della rata, per tutelare il consumatore e contenere il livello dei tassi di interesse.
Nella cessione del quinto la Banca d'Italia è l'autorità per il credito ai consumatori. Se il pensionato o il lavoratore dipendente pensa che la banca o la società finanziaria abbia violato i diritti previsti dalle norme sul credito può inviare un esposto alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia pubblica inoltre una Guida sul credito ai consumatori, che riguarda anche la cessione del quinto e aiuta a valutare le offerte e la sostenibilità della rata prima della firma del contratto.
Per i reclami non risolti direttamente con il finanziatore il consumatore può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (organismo indipendente di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche o intermediari finanziari) o al giudice civile. Prima di questo ricorso può inviare un reclamo scritto alla banca o alla società finanziaria che ha concesso il prestito, richiedendo tutte le informazioni sull'andamento del rapporto, sul conteggio estintivo in caso di rimborso anticipato e sulle spese indicate nel contratto.
Nella cessione del quinto della pensione l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) effettua l'addebito automatico mensile sulla pensione nei limiti del quinto cedibile della stessa e prima di stabilire il piano di ammortamento verifica una serie di condizioni poste a tutela del pensionato, accertandosi che il finanziatore disponga di tutti i requisiti richiesti dalla legge, che il tasso applicato non superi il tasso soglia antiusura per gli intermediari finanziari accreditati né il tasso convenzionale stabilito per fascia di età per quelli convenzionati, che la rata contrattuale rientri nel limite di un quinto dell'importo cedibile della pensione e che nel contratto risultino chiaramente indicate tutte le voci di costo relative all'istruttoria, all'estinzione anticipata, al premio assicurativo per premorienza nonché a commissioni e interessi.
Prima della stipula dei contratti di cessione, le banche e le società finanziarie in possesso dei requisiti di legge e le società di cartolarizzazione (società che acquistano crediti per trasformarli in titoli negoziabili) che acquisiscono crediti dei finanziamenti con cessione del quinto già in corso di ammortamento sulle pensioni devono richiedere l'accreditamento all'INPS, previsto dalla circolare INPS 31 maggio 2007, n. 91. L'accreditamento è il registro degli intermediari che possono stipulare i contratti di cessione sulle pensioni.
Le banche e le società finanziarie accreditate possono inoltre aderire alla Convenzione con l'INPS, prevista dall'art. 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313, per la tutela dei pensionati e per contenere il livello dei tassi di interesse, garantendo tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato.
Per la cessione del V dello stipendio e le delegazioni di pagamento notificati ai fondi pensione opera l'Osservatorio sulle Linee Guida per la Cessione V, incaricato del monitoraggio delle prassi evolutive in tema di prestiti con cessione in garanzia della posizione di previdenza complementare e dell'aggiornamento periodico delle Linee Guida. L'Osservatorio è composto dalle principali associazioni di settore che rappresentano il mondo assicurativo, del risparmio gestito, della previdenza complementare e degli intermediari finanziari, le quali forniscono indicazioni operative su contenuti, tempi e modalità di scambio delle comunicazioni tra intermediari finanziari e fondi pensione. Le Linee Guida sono composte da un testo contenente le procedure da applicare alle diverse casistiche e dai fac-simile di comunicazioni. Gli enti che vi aderiscono si impegnano ad improntare i reciproci rapporti ai princìpi di trasparenza, correttezza e buona fede.
L'adesione alle Linee Guida è volontaria e individuale. I fondi pensione aderiscono compilando e inviando l'apposita Scheda di adesione a MEFOP; gli intermediari finanziari associati a UFI comunicano invece ad UFI la loro volontà di aderire.
Nell'insieme le autorità, gli organismi e i registri della cessione del quinto accompagnano il finanziamento in tutti i suoi momenti, dall'accreditamento del finanziatore alla verifica dei requisiti di legge, del tasso applicato e della sostenibilità della rata, fino allo scambio delle comunicazioni tra intermediari finanziari, datori di lavoro, enti pensionistici e fondi pensione e alla tutela del consumatore quando i diritti previsti dalle norme sul credito ai consumatori risultano violati.