ABF – Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa e stragiudiziale delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche o gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari. Rappresenta un'opportunità di tutela più semplice, rapida ed economica rispetto a quella offerta dal giudice ordinario. È un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Decide secondo diritto su ricorso del cliente chi ha torto e chi ha ragione in tempi rapidi e con costi di accesso minimi; il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti, cioè il ricorrente e l'intermediario, e non è necessaria l'assistenza di un avvocato. La legittimazione ad adire l'Arbitro è circoscritta al solo cliente mentre restano salvi gli altri mezzi di tutela previsti dall'ordinamento.

Istituzione e quadro normativo

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito nel 2009 in attuazione dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB) introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005) ed è in vigore dal 15 ottobre 2009. Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Delibera n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ha stabilito i criteri per lo svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e ha affidato alla Banca d'Italia il compito di curarne l'organizzazione e il funzionamento. In applicazione di tale Delibera la Banca d'Italia ha adottato le disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale ABF nel suo complesso; la disciplina di dettaglio sulla procedura di ricorso è contenuta nelle disposizioni del 18 giugno 2009 e successive modificazioni. Completano il quadro normativo di riferimento gli atti interni relativi all'organizzazione decisionale, deontologica e retributiva dei Collegi. A livello europeo rilevano la normativa unionale in tema di risoluzione alternativa e online delle controversie dei consumatori recepita sul piano nazionale dal d.lgs. 6 agosto 2015 n. 130, con ciò intendendosi che tanto la direttiva 2013/11/UE quanto il regolamento UE n. 524/2013 concorrono a definire il contesto sovranazionale nel quale l'ABF si inserisce quale strumento di tutela stragiudiziale conforme agli standard europei. Ha iniziato a operare agli inizi del 2010 con tre Collegi territoriali; da dicembre 2016 è attivo con sette Collegi.

Ambito di competenza

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è abilitato a conoscere e a decidere controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari nonché, dal febbraio 2010, di servizi di pagamento per l'accertamento dei relativi diritti (competenza per materia) e per il risarcimento del danno fino a 100 mila euro (competenza per valore). La cognizione riguarda fatti successivi al 1° gennaio 2009. Può adottare pronunce di accertamento e di condanna ma non pronunce costitutive come sarebbe ad esempio l'annullamento del contratto. Le pronunce in rito possono assumere natura differente a seconda del vizio riscontrato, sicché l'Arbitro dichiara l'improcedibilità laddove manchi il preventivo reclamo, l'inammissibilità quando la materia esuli dalla sua competenza e l'irricevibilità qualora il fatto si collochi al di fuori del limite temporale rilevante. Il cliente può ricorrere solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario: questo passaggio costituisce condizione di procedibilità e prodromica fase di negoziazione tesa alla conciliazione tra le parti. Se la decisione non è ritenuta soddisfacente il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.

Struttura e organizzazione

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si articola sul territorio nazionale in sette Collegi dislocati nelle principali sedi cittadine, ossia a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, in modo tale che la competenza territoriale si radichi in ragione del domicilio del ricorrente presso l'ufficio geograficamente più prossimo. Per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema la Banca d'Italia previo accordo con i Presidenti dei Collegi può in deroga alla competenza territoriale disporre l'accentramento temporaneo fino a un massimo di 18 mesi presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati; il provvedimento è pubblicato almeno quindici giorni prima della data prevista.

Organo decidente

In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri secondo un criterio di rappresentanza plurale che prevede la designazione del Presidente e di due membri da parte della Banca d'Italia, di un ulteriore componente indicato dalle associazioni degli intermediari e di un altro nominato dalle associazioni rappresentative dei clienti, siano essi imprese o consumatori. La composizione assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti. Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere adeguati requisiti soggettivi che ne garantiscano competenza tecnica, correttezza morale e autonomia di giudizio.

Collegio di Coordinamento

Il Collegio di Coordinamento è stato introdotto per agevolare la formazione di orientamenti uniformi tra i Collegi territoriali e per assicurare coerenza e uniformità di indirizzi in controversie di particolare importanza. La sua decisione oltre a definire il ricorso rimessogli stabilisce il principio di diritto che i Collegi territoriali dovranno applicare nei casi futuri, salva la possibilità di disattenderlo nei soli casi caratterizzati da specificità evidenti e con espressa motivazione. Si affianca ad esso la Conferenza dei collegi composta da due componenti per ciascun Collegio, incluso il presidente, con periodicità almeno semestrale, deputata ad approfondire tematiche sostanziali e procedurali di particolare interesse.

Segreterie tecniche

L'attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d'Italia presso le Sedi corrispondenti alle sette città in cui operano i Collegi territoriali. Le sette segreterie tecniche svolgono un'attività istruttoria e di supporto che si estende dalla ricezione e dall'esame del ricorso, con la preliminare verifica della completezza, regolarità e tempestività dello stesso, all'acquisizione della documentazione fornita dalle parti compresa quella relativa al reclamo presentato all'intermediario, fino alla richiesta al cliente di regolarizzare il ricorso entro il termine perentorio di 10 giorni ove necessario e alla cura di tutte le comunicazioni alle parti relative alla procedura.

Presentazione del ricorso

Prima di presentare il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) il ricorrente versa 20 euro come contributo per le spese della procedura indicando la causale "Ricorso ABF" e il codice fiscale o la Partita IVA del cliente; la copia della ricevuta che attesta il pagamento va allegata al ricorso; in caso contrario il ricorso è irricevibile. Se il cliente decide di non presentarlo più può chiedere il rimborso. Il ricorso può essere presentato autonomamente o tramite un rappresentante. L'invio avviene di norma tramite il Portale ABF con una procedura guidata che assiste nell'inserimento delle informazioni e dei documenti da presentare e consente di gestire tutte le fasi della procedura. La modalità cartacea è consentita soltanto in ipotesi tassative concernenti il ricorso proposto nei confronti di una pluralità di intermediari, di un soggetto estero operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi ovvero di un confidi (consorzio di garanzia collettiva dei fidi) ai sensi dell'art. 112 comma 1 del Testo unico bancario (TUB). In questi casi il modulo di ricorso con la documentazione può essere trasmesso attraverso i canali tradizionali di recapito, includendo tanto la posta ordinaria quanto la posta elettronica certificata (PEC) indirizzata alla Segreteria tecnica competente o a qualsiasi Filiale della Banca d'Italia, ovvero mediante consegna a mano.

Decisioni ed effetti

Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) non sono vincolanti come quelle del giudice; tuttavia se l'intermediario non le rispetta la notizia dell'inadempimento è resa pubblica sul sito internet dell'ABF per un periodo di 5 anni e in evidenza sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi. Il tasso di inadempimento risulta inferiore all'1 per cento a conferma dell'effettività della tutela. Le pronunce applicano i principi della giurisprudenza della Corte di Cassazione e affrontano spesso questioni nuove sulle quali l'autorità giudiziaria non ha ancora avuto modo di pronunciarsi offrendo utili chiavi di lettura anche agli stessi giudici, con effetti conformativi delle condotte degli intermediari e anticipatori degli orientamenti giurisprudenziali.

Adesione degli intermediari

La partecipazione delle diverse categorie di intermediari al sistema è obbligatoria ai sensi dell'art. 128-bis del Testo unico bancario (TUB) e dell'art. 40 d.lgs. n. 11 del 2010 e costituisce una condizione per l'esercizio dell'attività riservata. La mancata adesione è fonte di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 144 comma 4 TUB.

Funzioni e relazione annuale

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) svolge una funzione di prevenzione del contenzioso nel settore bancario e finanziario attraverso la formazione di orientamenti di cui gli intermediari sono chiamati a tener conto nella gestione dei reclami. Le pronunce costituiscono anche un fondamentale elemento informativo utilizzato nell'esercizio della funzione normativa e di controllo degli intermediari, ferma la reciproca separatezza e la piena indipendenza dei Collegi rispetto all'attività di vigilanza. La Relazione annuale sull'attività dell'ABF è predisposta e pubblicata dalla Banca d'Italia secondo quanto previsto dalle disposizioni che regolano il funzionamento del sistema stragiudiziale e contiene un quadro complessivo dell'operato dei Collegi che spazia dall'andamento generale del sistema e dai dati sui ricorsi presentati fino agli esiti delle decisioni e all'individuazione degli intermediari interessati, corredato altresì da una rassegna degli orientamenti maturati, dei contenuti delle pronunce e dei principi di diritto applicati ai casi concreti.

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